Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1933-12-21;1853#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, della disponibilita' esistente sulla somma di L. 20.000.000 da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella citta' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo