Art. 2
LEGGE 29 giugno 1933, n. 915
In vigore dal 16 dic 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ercole - Jung - Di
Crollalanza
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1933-06-29;915#art-2