Art. 1

In vigore dal 25 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci - Acerbi Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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urn:nir:stato:legge:1933-06-29;860#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo