Art. 1
In vigore dal 18 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, recante disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo, con le seguenti modificazioni:
a) all'art. 14, dopo le parole «i sottufficiali», aggiungere «gli appuntati»;
b) dopo l'art. 14, aggiungere il seguente art. 14-bis
«L'indennità, spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza di cui agli articoli 14-bis e 14-novies, aggiunti al R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Gazzera - Sirianni -
Jung - Ercole
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1933-06-05;816#art-1