Art. 1
In vigore dal 1 giu 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1933-05-08;505#art-1