Art. 19
LEGGE 13 aprile 1933, n. 298
In vigore dal 11 mag 1933
Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente leggo con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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