Art. 1

In vigore dal 17 feb 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di «Littoria» in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni: All'art. 5 è sostituito il seguente: «Il bilancio del comune di Littoria sarà, occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera nazionale combattenti». L'art. 7 è soppresso. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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urn:nir:stato:legge:1932-12-27;1992#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di «Littoria» (Roma). — Testo vigente | Portale Normativo