Art. 1
In vigore dal 17 feb 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di «Littoria» in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni:
All'art. 5 è sostituito il seguente: «Il bilancio del comune di Littoria sarà, occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera nazionale combattenti».
L'art. 7 è soppresso.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1932-12-27;1992#art-1