Art. 1
In vigore dal 8 feb 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:
a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;
b) scambio di note relativo, alla tubercolinizzazione del bestiame.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1932-12-22;1940#art-1