Art. 1

In vigore dal 8 feb 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera: a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923; b) scambio di note relativo, alla tubercolinizzazione del bestiame. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1940#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932 n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna, il 22 giugno 1932 fra l'Italia e la Svizzera: a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923; b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame. — Testo vigente | Portale Normativo