Art. 2
LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1703
In vigore dal 25 gen 1933
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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