Art. 1
In vigore dal 18 ago 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea «Transadriatica» per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Società aerea mediterranea.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Balbo - Mosconi - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1932-06-23;964#art-1