Art. 1

In vigore dal 18 ago 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea «Transadriatica» per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Società aerea mediterranea. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Balbo - Mosconi - Ciano. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Societa' anonima di navigazione aerea «Transadriatica» per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Societa' aerea mediterranea. — Testo vigente | Portale Normativo