Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;701#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 1° marzo 1932 per l'armamento, completamento e l'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola ed autorizza la corrispondente spesa. — Testo vigente | Portale Normativo