Art. 1

In vigore dal 4 ago 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n.295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Ciano - Bottai. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. ----------- N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1932-X, n. 88.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 fra il Regno d'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno. — Testo vigente | Portale Normativo