Art. 5
LEGGE 9 maggio 1932, n. 547
In vigore dal 21 giu 1932
Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite, che amministrano lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, saranno sottoposti a riforme per coordinare l'erogazione delle rendite dei lasciti stessi con le finalità dei Consigli di patronato.
In deroga alle disposizioni vigenti, le riforme saranno promosse dalle Amministrazioni interessate, ed approvate con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno o di quello della giustizia e degli affari di culto, a seconda che trattisi di lasciti amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da confraternite.
L'iniziativa delle proposte potrà esser presa anche dai Consigli di patronato, ma dovrà in questo caso essere sentita l'Amministrazione interessata: ove questa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta, non abbia adottata alcuna deliberazione, è, senz'altro, reputata assenziente.
Contro il decreto Reale è ammesso ricorso soltanto per motivi di illegittimità.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini -Rocco - Mosconi -
Gazzera - Sirianni - Baldo -
Bottai - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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