Art. 1

In vigore dal 2 mag 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, riguardante l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Mosconi - Gazzera - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;386#art-1

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