Art. 4

LEGGE 24 marzo 1932, n. 241

In vigore dal 3 apr 1932
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco
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