Art. 1

In vigore dal 23 feb 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Rocco - Mosconi - Ciano - Balbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1931-12-31;1822#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo