Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1765#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel R. decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle Ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo