Art. 1

In vigore dal 27 ago 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative, con la seguente modificazione: All'art. 11 del decreto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché agli istituti ed enti cooperativi di credito soggetti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, ed a quelli di assicurazione soggetti al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Mosconi - Rocco - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-04;998#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere piu' efficiente la vigilanza governativa sulle societa' cooperative. — Testo vigente | Portale Normativo