Art. 1
In vigore dal 27 ago 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative, con la seguente modificazione:
All'art. 11 del decreto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché agli istituti ed enti cooperativi di credito soggetti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, ed a quelli di assicurazione soggetti al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Mosconi -
Rocco - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1931-06-04;998#art-1