Art. 1

In vigore dal 25 ago 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Polonia, il 22 luglio 1930: 1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni alla importazione; 2° Convenzione sanitaria veterinaria. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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