Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;748#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954, che autorizza la costruzione di nuove case per i ferrovieri per l'importo di 80.000.000 di lire. — Testo vigente | Portale Normativo