Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1931-02-23;241#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che provvede a vietare per un quinquennio l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, nonche' ad abolire i calmieri. — Testo vigente | Portale Normativo