Art. 8
LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99
In vigore dal 8 lug 2018
Le contravvenzioni
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sono punite con una ammenda da L. 50 a L.
1000.
In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
Storico versioni
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