Art. 8

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99

In vigore dal 8 lug 2018
Le contravvenzioni all'articolo 6 ... sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
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