Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1136#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 522, che abolisce, per gl'impiegati privati di Fiume, il limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia. — Testo vigente | Portale Normativo