Art. 10

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1078

In vigore dal 2 set 1930
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all' della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
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