Art. 1
In vigore dal 2 ago 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati 1'11 settembre 1929.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Grandi - Mosconi - Bottai.
Guardasigilli: Rocco.
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NB. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1929, n. 243
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