Art. 1

In vigore dal 2 ago 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati 1'11 settembre 1929. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Grandi - Mosconi - Bottai. Guardasigilli: Rocco. --------------- NB. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1929, n. 243
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