Art. 1

In vigore dal 24 giu 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Acerbo - Rocco - Mosconi - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1930-05-12;776#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. — Testo vigente | Portale Normativo