Art. 1

In vigore dal 27 mag 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, relativo all'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mosconi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1930-05-01;611#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, relativo all'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione. — Testo vigente | Portale Normativo