Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;470#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorita' militari austro-ungariche. — Testo vigente | Portale Normativo