Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1158#art-2

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Art. 2 Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e delega al Governo del Re della facolta' di coordinare le disposizioni concernenti il Pubblico Registro Automobilistico con quelle di altre leggi. — Testo vigente | Portale Normativo