Art. 2

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1155

In vigore dal 28 lug 1929
I progetti delle demolizioni e quelli delle costruzioni degli edifici che dovranno sorgere nella zona indicata nell'art. 1 saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi delle proporzioni e dell'aspetto esterno dei fabbricati nuovi e della conservazione e tutela monumentale entro la zona stessa.
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