Art. 6

LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

In vigore dal 3 giu 1985
Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.
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