Art. 7

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2783

In vigore dal 21 dic 1928
Il Ministro per le finanze ha facoltà di eliminare dal conto dei residui: a) le assegnazioni di entrata e di spesa del movimento capitali del bilancio dello Stato relative ad occorrenze cui si provvede mediante accensione di debiti; b) le assegnazioni relative a spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in più anni per la quota non impegnata nell'anno, e le altre spese straordinarie, destinate a scopi straordinari, in quanto non vi corrispondano impegni verso terzi. Restano ferme ad ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate. Le somme corrispondenti saranno nuovamente inscritte in bilancio nel conto della competenza degli esercizi successivi, con decreto del Ministro per le finanze, a mano a mano che ciò si renda necessario, in relazione agli effettivi bisogni, e quindi con facoltà di variare la ratizzazione della spesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2783#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo