Art. 1

In vigore dal 5 lug 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Volpi - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici. — Testo vigente | Portale Normativo