Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1142#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati. — Testo vigente | Portale Normativo