Art. 1

In vigore dal 29 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club Italiano. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati - Belluzzo - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1928-02-19;510#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo