Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1928-02-16;208#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di L. 10,000,000, da mutuarsi al Comune ed alla Congregazione di carita' di Ragusa. — Testo vigente | Portale Normativo