Art. 1
In vigore dal 27 gen 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1928-01-05;24#art-1