Art. 2

In vigore dal 28 gen 1928
L'art. 3 del predetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, è modificato nei seguenti termini: «Art. 3. - Tutti i benefici che la Convenzione e l'Accordo, dì cui agli del presente decreto e ogni altra Convenzione od Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli di fabbrica, di marchi di fabbrica o di commercio, di modelli di utilità e di concorrenza sleale, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2701#art-2

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Art. 2 Conversione in legge, con modifiche all'art. 3, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si da' esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprieta' industriale. — Testo vigente | Portale Normativo