Art. 1
In vigore dal 31 dic 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Segato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1927-12-18;2421#art-1