Art. 1
In vigore dal 27 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1923, che provvede ad unificare, coordinare ed integrare le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Volpi - Belluzzo - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1927-07-07;1495#art-1