Art. 1
In vigore dal 2 lug 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilito dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emettere norme giuridiche, non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1927-06-16;985#art-1