Art. 1
LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170
In vigore dal 15 set 1946
Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica
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