Art. 1

In vigore dal 15 lug 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Belluzzo - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1927-06-09;1158#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali. — Testo vigente | Portale Normativo