Art. 1

In vigore dal 18 giu 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca, San Casciano, Galeata, e Civitella di Romagna in provincia di Forlì. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;911#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna. — Testo vigente | Portale Normativo