Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1927-05-19;778#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facolta' concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito. — Testo vigente | Portale Normativo