Art. 1

In vigore dal 15 gen 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, che modifica il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 Comuni limitrofi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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urn:nir:stato:legge:1926-12-12;2233#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, contenente modificazioni al R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, per l'aggregazione alla citta' di Genova di 19 Comuni limitrofi. — Testo vigente | Portale Normativo