Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2146#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche. — Testo vigente | Portale Normativo