Art. 1

Abrogato
In vigore dal 20 dic 1930
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1930, N. 1630, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MARZO 1931, N. 519

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urn:nir:stato:legge:1926-07-23;1362#art-1

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