Art. 1

LEGGE 17 aprile 1925, n. 473

In vigore dal 5 mag 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi. Sono altresì convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo