Art. 2

LEGGE 17 luglio 1919, n. 1176

In vigore dal 6 mar 1963
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1963, N. 66
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LEGGE 17 luglio 1919, n. 1176 (Art. 2 Che stabilisce norme circa la capacita' giuridica della donna) — Testo vigente | Portale Normativo